ABACO S.p.A. Ingiunzioni di pagamento da verificare - di A. Indini

di Aldo Indini

 

 

In data 01.05.2010 mi veniva contestato dal Tenente P.M. Antonio Caselli,l’art. 40 del C.d.S. con  il verbale n.141528, per la cui estinzione il pagamento in misura ridotta di €. 38,00 da versare su CC. postale 1844632 intestato Comando Polizia Municipale, pagamento che avveniva il giorno 04.05.2010, presso l'Ufficio Postale del Casale.

 

L'ABACO S.p.A.con l'ingiuzione di pagamento mi chiede di versare €. 135,50 in quanto debitore del titolo di credito costituito dal verbale di cui innanzi ritenuto non pagato.

 

Resta incomprensibile la data di iscrizione a ingiuzione: 03/03/2014, ritualmente notificata 01/05/2010, la maturazione per il ritardo pagamento sino alla data del passaggio del ruolo ovvero il 03/03/2014. In caso di opposizione, previsto il ricorso  al Giudice di Pace.

 

Con messaggio originale in data 07/06/2014 ore 9,09 da: aldoindini@libero.it a: legale@concessionario-brindisi.it con oggetto: Informazioni, inviato a Spett.le ABACO S.p.A Brindisi, comunico:

 

“Rimetto in allegato l'ingiuziuone di pagamento in oggetto e relativo verbale con ricevuta di pagamento. Ritengo trattasi di un errore dovto,in quel periodo alla modifica dei versamenti nelle previsioni del C.d.S dal C.C. Gestor al C.C. Polizia Municipale. Resto in attesa di riscontro. Distinti saluti Aldo Indini”

 

In data 10/06/2014 ore 11.35 - telefonicamente a nome del legale rappresentate protempore della ABACO S.p.A venivo portato a conoscenza che l’ingiuzione verrà rimessa al Comando Polizia Municipale per l’annullamento.

 

Ritengo opportuno che in caso di disguidi di cui innanzi di attenersi ad avvisare la S.p.A ABACO senza ricorrere al Giudice di Pace

 

Grande novità,invece, la sentenza  n. 9507/14 della Seconda Sezione Civile che blocca le cartelle esattoriali da centinaia di euro  per multe  stradali pagate senza aggiungere l’intero importo delle spese postali o di accertamento

 

Il caso su cui hanno deciso i Supremi Giudici  è veramente eclatante, parla, infatti, di una cartella esattoriale di 150,82 euro per non  averne pagati €. 3,25.

 

Questa, la spesa sostenuta dalla Polizia municipale di ….. per inviare la raccomandata con cui il destinatario del verbale veniva avvisato che era stato un mancato recapito. Il plico tornava all’ ufficio  postale, dove si considerava notificato dopo 10 giorni di giacenza.

 

La somma versata, infatti, veniva trattenuta come acconto e, dopo 60  giorni dalla notifica, se non si integrava il versamento, scattava il raddoppio della sanzione previsto anche per chi non pagava affatto.

 

Così nascevano le spese esattoriali veramente pesanti anche per omissioni di pochissimi euro, ma, con la sentenza citata, la Cassazione ha cambiato le regole perché i giudici si sono ispirati all’articolo 203,comma 3, che titolo esecutivo al verbale quando non   avvenuto il pagamento in misura ridotta, quello dell’importo minimo della sanzione, possibile entro 60 giorni.

 

A loro parere, esso non comprende le spese, postali, di accertamento, e per i giudici contro il principio di legalià ritenere che le comprenda, andando oltre l’interpretazione letterale.

 

In questo caso il ricorso al Giudice di Pace si rende indispensabile citando la presente sentenza.

 

14 giugno 2014 - Comm. Geom. Aldo Indini Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi