Messaggio: Con riferimento alla notizia apparsa sul quotidiano di domenica 3 agosto:”Torchiarolo Autovelox lungo la 613” ritengo opportuno fare presente per la regolarità della postazione che:
La Cassazione civile, con sentenza n. 5997 del 14 Marzo 2014, ha ribadito l'obbligo di segnalazione preventiva delle apparecchiature di misurazione della velocità dei veicoli (autovelox) e ha precisato che sui verbali, proprio per dar modo al trasgressore di appurare la regolarità delle segnalazioni, vi deve essere indicato il tipo di postazione, se fissa o mobile.
Con detta sentenza la Cassazione sancisce che:“la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità”e quindi afferma che:“sarebbe stato necessario, in funzione della conseguente legittimità della verbalizzazione delle inerenti operazioni, che gli accertatori avessero attestato, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 C.d.S. 1992, tale indispensabile modalità dell'accertamento e, quindi, anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno d
ell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.”
Un giudice di Pace di Como ha di recente scritto una sentenza in essa vengono dichiarate nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”. Secondo tale pronuncia, la segnaletica verticale che avvisa gli automobilisti della presenza del tutor deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all’inizio e alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto (come invece accade con l’autovelox). Pertanto, il segnale corretto, in tali casi, non è quello con sù scritto “Attenzione: controllo elettronico della velocità” (che è, appunto, quello usato per i velox), bensì un altro che faccia riferimento alla presenza di un tutor. Il quale, come noto, non effettua la misurazione in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla cosiddetta “porta di entrata” e alla “porta di uscita”. La multa è nulla se il tutor è “travestito” da autov
elox: lo impone la circolare Maroni relativa alla trasparenza per le multe stradali Il Viminale ha chiarito che l’impiego delle apparecchiatura di controllo deve avvenire nel rispetto “delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di previsione”.
Geom. Aldo Indini ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi