Corso Garibaldi. Cronistoria di un isola pedonale

 

 

 

      Comm. Geom. Aldo Indini

Via N. Magaldi n. 1 – 72100 Brindisi

 

                                                                                              Brindisi,  30 maggio 2012

 

                                                                                              Ill.mo Sig. Sindaco Mimmo Consales

                                                                                              Palazzo Granafei – Via  Duomo  n.10

                                                                                              72100 BRINDISI

 

 

OGGETTO: Abolizione isola pedonale Corso Garibaldi.

 

E’ noto alla S.V. che il Piano Urbano del Traffico (abbreviato PUT) previsto dall’art. 36 del nuovo Codice della Strada n. 285/1992, è obbligatorio per i comuni con più di 30.000 abitanti, è costituito da un insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Va aggiornato ogni due anni.

 

Il Piano Urbano della Mobilità (abbreviato PUM) è stato istituito dalla Legge 340 del 24/11/2000, è invece lo strumento attraverso il quale le realtà locali definiscono il quadro generale delle scelte e delle decisioni relative alla mobilità nell’area urbana: un insieme coerente di interventi infrastrutturali, tecnologici, gestionali ed organizzativi in grado di orientare lo sviluppo della mobilità nel medio-lungo periodo. Va redatto in armonia con il P.R.G.

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 09/03/1992, venne approvato il primo Piano Urbano del Traffico, redatto dagli Ingegneri del Traffico Cecilia e Bottaro, e nelle previsioni sulla istituzione dell’isola pedonale, anche la chiusura dei corsi che si sarebbe dovuta attuare in quattro fasi.

 

In particolare per quanto riferita la formazione dell’ isola pedonale Corso Garibaldi, oltre ai rilievi i traffico, sui volumi, l’origine e destinazione dei veicoli, la fermata e la sosta, carico e scarico merci, congestione, sinistri, emergenza, valutata anche la presenza di inquinamento in relazione all’alta quantità di tavolini di bar, pizzerie, portava la previsione di aumento della pedoni di oltre il triplo.

 

Da un’indagine tra esercizi commerciali e residenti sul Corso Garibaldi, favorevoli solo il 20%, ma la città no, i cittadini speravano di avere una possibilità di passeggio al centro libero di veicoli.

 

Fu così che  i redattori del P.U.T. decisero l’indagine cittadina mediante l’invio di 5.000 cartoline; risposero 3.000 cittadini di cui 2.500 si e 500 no. A fronte all’80% favorevole l’isola pedonale, Corso Garibaldi, venne inserita, con priorità, nel P.U.T.

 

Iniziai l’attuazione del P.U.T. sino al 1993, ed a causa di malattia, in pensione dal 01/01/1994, a seguito di ciò, il Comune abolì dalla Pianta Organica la qualifica di Geometra Perito del Traffico.

 

Nel luglio 2000 venne realizzata l’isola  pedonale ritenuta dai cittadini il salotto della città sia per l’arredo urbano, quanto per pregio ambientale.

 

Il Consiglio Comunale con delibera n. 124 del 30.09.2002, per regolare meglio l’uso del suolo pubblico, ha approvato il nuovo piano dei parcheggi a pagamento a raso senza custodia, di cui 1705 posti, ritenuti su zona di particolare rilevanza urbanistica prevista con la deliberazione del 06.01.1978, n. 708 determina la zona”A” individuata in un nucleo centrale che riveste carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e condizioni particolari di traffico, sono stati individuati tutti nell’area centrale urbana racchiusa dalla cinta muraria.

 

La definizione della particolare rilevanza urbanistica, non obbliga il Comune ad individuare nelle immediate vicinanze dei singoli parcheggi a pagamento, un adeguato numero di posti  senza pagamento, in detta occasione il corso Garibaldi parte del Corso Roma ed Umberto vennero esclusi dal piano parcheggi perché inseriti quali isole pedonali. Vennero emessi abbonamenti, permessi ed autorizzazioni e modifiche del P.U.T., con iniziative in netto contrasto con le norme contenute nel C.d.S.ed assurde ordinanze in deroga al C.d.S.

 

Successivamente il P.U M.. nelle varie ristrutturazioni ed infrastrutture  la modifica del Corso Garibaldi per adattamento dell’Isola pedonale con l’allargamento dei marciapiedi, stante il divieto di sosta, e il  rifacimento della carreggiata con la sostituzione  delle “chianche ricoperte da manto bituminoso” con lastre di pietra dura, che per il sovrastante, eventuale, nuovo sovraccarico, imprevisto con la realizzazione dell’isola pedonale, sarebbe necessario apposito collaudo.

 

Ritengo che la S.V. abbia predisposto il ripristino del traffico sul Corso Garibaldi in base ad uno studio di modifica del P.U.T. ovviamente se ancora valido ovvero se rinnovato od aggiornato quello esistente, anche perché essendo in corso la formazione delle ZTL, questi non possono essere realizzati se no inseriti nel P.U.T., così come avvenuto nel comune di Palermo che non dotato di Piano Urbano del Traffico, giusto art. 36 del Codice della strada, in virtù dell�assenza del PUT, le Zone a Traffico Limitato (ZTL), sono state annullate con sentenza del TAR Sicilia nel 2008,  Sezione Prima, N. 842/08, confermata dal CGA nel settembre 2008, motivo per  cui le violazioni sono annullabili.

 

Nulla toglie alla S.V., il potere discrezionale, di abolire la zona pedonale con apposita delibera di giunta od ordinanza, ma mi permetto suggerire, non già per motivi riferiti al C.d.S., ma per altri motivi, poiché la delocalizzazione degli insediamenti residenziali nel centro e no quelli commerciali, bancari e istituzionali, hanno di fatto aumentato il traffico pendolare e le isole pedonali hanno spostato, di conseguenza, i problemi di congestione veicolare in zone semiperiferiche, lungo i principali assi di penetrazione, ma che tendono a riproporre la congestione nel centro con l’abolizione dell’isole pedonali.

 

Per il suggerimento altri motivi, mi permetto rammentare alla S.V. se l’Amministrazione Comunale non è in regola con le previsioni dell’art.36 del Codice, la Sentenza  2^ Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione n. 12834 del 31 maggio 2007, mette in evidenza: « per l’assorbente ragione che il potere sanzionatorio delle violazioni al C.d.S. e la sua regolarizzazione anche al momento applicativo è disciplinato direttamente dalle norme del D.Leg. 285/92, aventi forza di legge e quindi secondo il principio gerarchico delle fonti, non possono essere derogate da delibere comunali», figuriamoci con ordinanze.

 

Per quanto invece attiene il P.U.M. il 04/0672010 e stato approvato il piano di mobilità nel territorio dell’Area Vasta Brindisina che prevede un aggiornamento, già in atto, con opere infrastrutturali, ma con necessità di aggiornamento urbano già finanziato.

 

A disposizione della S.V. per ogni chiarimento, porgo cordiali saluti.

 

 

 

                                                                                                   Comm. Geom. Aldo Indini

                                                                                              Ex Perito del Traffico del Comune